Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 1 gen 1960
Gli aiutanti di battaglia, i marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari ed i brigadieri in servizio permanente nonché i vicebrigadieri in ferma volontaria o rafferma sono iscritti, ai fini dell'avanzamento, per grado e in ordine di anzianità, nei seguenti ruoli: contingente ordinario; contingente di mare. I sottufficiali che facciano parte della categoria del complemento o della categoria della riserva sono iscritti in ruoli corrispondenti a quelli dei sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria o rafferma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-2