Capo I
Art. 1
1 / 41In vigore dal 1 set 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 18 gennaio 1952, n. 40;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il proprio decreto 11 marzo 1953, n. 453;
Riconosciuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-1