Art. 1
Capo I

Art. 1

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In vigore dal 1 set 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 18 gennaio 1952, n. 40; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il proprio decreto 11 marzo 1953, n. 453; Riconosciuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-1