Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 lug 1960
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati: c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1426#art-3