Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1477, con il quale le Scuole tecniche industriali di Lauria e Melfi sono state trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto di Potenza; Considerato che, con separati decreti presidenziali, si provvede alla trasformazione delle citate Scuole professionali di Lauria e Melfi in Istituti professionali per l'industria e l'artigianato a sè stanti; Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario apportare alcune modifiche all'organizzazione del predetto Istituto professionale di Potenza; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1477, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1407#art-1