Art. 8
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 8

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In vigore dal 1 ott 1959
Partecipano alle elezioni di cui alla lettera a) del precedente e possono essere designati per la carica di consigliere dell'Istituto, i giornalisti professionisti, non titolari di pensione intera, iscritti all'Istituto, per i quali risultino effettivamente versati, al novantesimo giorno precedente la data delle elezioni, almeno trentasei contributi mensili nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'istituto, nel quinquennio antecedente al novantesimo giorno predetto. La misura mensile di tali contributi, inoltre, non deve essere inferiore a quella corrispondente alla retribuzione minima stabilita per il redattore dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. La data delle elezioni è fissata dall'istituto, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana. Su richiesta delle associazioni regionali interessate, fermo restando l'accertamento delle posizioni assicurative dei giornalisti già effettuato alla data di cui al primo comma del presente articolo, l'Istituto può prorogare la data delle elezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. L'elenco dei giornalisti votanti è trasmesso dall'istituto alle Associazioni regionali di stampa, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni. L'elenco è esposto nell'albo delle Associazioni predette e loro sezioni, per un periodo di 15 giorni, termine utile per l'inoltro di eventuali ricorsi all'Istituto da parte degli iscritti che ne abbiano diretto interesse. Le associazioni regionali di stampa curano lo svolgimento delle elezioni secondo il sistema determinato dal proprio Consiglio direttivo e approvato dall'Istituto. A tal fine, esse nominano il presidente del seggio e due scrutatori, fra i giornalisti iscritti all'Istituto e in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. Risultano eletti i giornalisti che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede l'eletto più anziano di età. Il verbale delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori, nonché dal presidente o dal consigliere delegato della associazione, contenente l'elenco dei votanti e i risultati dello scrutinio, deve essere trasmesso, entro otto giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto che ne cura l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella eventualità che le elezioni non vengano effettuate entro i termini stabiliti, vi provvede direttamente, in via straordinaria, l'Istituto, mediante referendum da espletarsi con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
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