Art. 6
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 6

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In vigore dal 1 ott 1959
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, che lo sceglie fra i propri componenti giornalisti professionisti non titolari di pensione intera. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; c) determina l'ordine del giorno da portare alla discussione del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione; vigila, inoltre, sull'esecuzione delle loro deliberazioni; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti al suo ufficio, al vicepresidente, ad altro consigliere o al direttore generale. In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Istituto sono attribuiti al vicepresidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-6