Art. 4
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo I

Art. 4

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In vigore dal 1 ott 1959
Le istanze per conseguire le prestazioni dell'Istituto ed ogni altra documentazione ad esse comunque inerente, debbono essere presentate, nei termini indicati dalla legge o dai regolamenti, direttamente all'istituto che ha facoltà di istituire, a tal fine, uffici di corrispondenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-4