Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo I
Art. 3
3 / 24In vigore dal 1 ott 1959
L'istituto provvede alle seguenti prestazioni:
a) trattamento di pensione di invalidita, vecchiaia e superstiti;
b) trattamento in caso di malattia;
c) trattamento in caso di infortunio;
d) trattamento in caso di tubercolosi;
e) trattamento in caso di disoccupazione;
f) assegni famigliari.
L'istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere:
g) al ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi;
h) alla concessione di prestiti e sussidi;
i) alla concessione di borse di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti;
l) alla costruzione di alloggi da cedere in affitto, con patto di futura vendita o riscatto;
m) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali, assistenziali facoltative.
L'Istituto può assumere altresì le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano affidate con contratto di lavoro o con convenzione, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-3