Art. 3
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo I

Art. 3

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In vigore dal 1 ott 1959
L'istituto provvede alle seguenti prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidita, vecchiaia e superstiti; b) trattamento in caso di malattia; c) trattamento in caso di infortunio; d) trattamento in caso di tubercolosi; e) trattamento in caso di disoccupazione; f) assegni famigliari. L'istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere: g) al ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi; h) alla concessione di prestiti e sussidi; i) alla concessione di borse di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti; l) alla costruzione di alloggi da cedere in affitto, con patto di futura vendita o riscatto; m) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali, assistenziali facoltative. L'Istituto può assumere altresì le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano affidate con contratto di lavoro o con convenzione, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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