Art. 24
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 24

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In vigore dal 1 ott 1959
Le norme di cui al precedente capo II hanno effetto dalla data di normale scadenza degli organi amministrativi dell'istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, fatta eccezione per la carica di direttore generale e per il rinnovo della carica di consigliere nel caso di vacanza. Il consigliere amministratore in carica, nominato in base al precedente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781, seguita ad esercitare le funzioni fino al nomina del direttore generale. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri SEGNI Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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