Art. 19
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo III

Art. 19

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In vigore dal 1 ott 1959
L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 1 gennaio e termina, il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, corredato degli atti e delle relazioni del direttore generale e del Collegio dei sindaci, è trasmesso, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la ratifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-19