Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo II
Art. 18
18 / 24In vigore dal 1 ott 1959
Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto che ne stabilisce il trattamento giuridico od economico.
Il direttore generale dirige tutti i servizi dell'istituto, ne cura la disciplina e l'organizzazione ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo statuto, dai regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.
Egli riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico e amministrativo delle gestioni dell'Istituto.
Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto, con voto deliberativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-18