Art. 17
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 17

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In vigore dal 1 ott 1959
Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui al primo comma del precedente , designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica quattro anni dalla data della nomina. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. In particolare, essi devono: a) rivedere e controllare le scritture contabili; b) fare ispezioni e riscontri di cassa; c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-17