Art. 6 · Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione

Art. 6

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Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione

In vigore dal 11 lug 1959
(Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione) È concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, semprechè il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'.
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