Art. 3
3 / 16Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
In vigore dal 11 lug 1959
(Amnistia per reati in materia di dogane,
di imposte di fabbricazione e di monopolio)
È concessa amnistia:
1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine locale, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
4) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-3