Art. 13 · Revoca dell'indulto

Art. 13

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Revoca dell'indulto

In vigore dal 11 lug 1959
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-13