Art. 605 · (Art. 137 del Testo Unico) UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE
Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

Art. 605

Abrogato605 / 608

(Art. 137 del Testo Unico) UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE

In vigore dal 1 gen 1993
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-30;420#art-rdt-605