Art. 79 · Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.
Testo Unico circolazione stradaleTitolo VI

Art. 79

Abrogato90 / 159

Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.

In vigore dal 1 gen 1993
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393#art-tuc-79