Art. 108 · Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea
Testo Unico circolazione stradaleTitolo VIII

Art. 108

Abrogato125 / 159

Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea

In vigore dal 1 gen 1993
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393#art-tuc-108