Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 set 1959
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 79. - VILLA
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