Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 18 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1275, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 23 luglio 1954, riguardante, fra l'altro, l'istituzione in Cingoli di una Scuola tecnica agraria statale; Considerato che la Scuola tecnica agraria di Cingoli ha cessato di funzionare, di fatto, dal 1 ottobre 1957; Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1957 la Scuola tecnica agraria statale di Cingoli è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1959 GRONCHI MEDICI - SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 249. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-12;1389#art-1