Art. 99

Art. 99

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In vigore dal 1 gen 1960
Sono tenuti a disposizione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, ed a richiesta trasmessi in copia, i diagrammi rilevati nei pozzi per idrocarburi, nonché, e fino al termine della perforazione, insieme con i campioni di idrocarburi, anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove. I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-99