Art. 96

Art. 96

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In vigore dal 1 gen 1960
Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi direttamente provenienti dai campi di produzione è sottoposto all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi. Il progetto è approvato con provvedimento definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezza ed a quelle inerenti alla produzione dei pozzi serviti. L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di capacità non superiore ai 20 m cubi per liquidi e 10 m cubi per i gas.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-96