Art. 84

Art. 84

101 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono essere munite di dispositivi di azionamento servomeccanico o, consentendolo il congegno meccanico, di dispositivi per l'azionamento a mano. I comandi devono essere ubicati in punti facilmente accessibili e quelli a mano devono essere rapidamente azionabili. Il quadro dei comandi per l'azionamento servo-meccanico deve chiaramente recare la dicitura di "aperto" e "chiuso" di ciascuna leva o valvola di manovra. L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere indipendente da ogni altro circuito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-84