Art. 83

Art. 83

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In vigore dal 29 dic 1996
1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. 2. Per le attività di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistema a ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonché le relative modalità di azionamento. 3. I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogo opportuno stabilito dal titolare. 4. Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra. 5. L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata anche all'impianto elettrico di emergenza, ove esistente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-83