Art. 82
99 / 697In vigore dal 29 dic 1996
1. Il titolare prevede:
a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative;
b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del personale incaricato di attuare le procedure;
c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalità di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.
2. Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dà immediata comunicazione all'autorità di protezione civile e all'autorità di vigilanza. L'autorità di protezione civile provvede al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosi dell'autorità di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-82