Art. 81

Art. 81

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In vigore dal 1 gen 1960
In cantiere devono essere predisposte riserve di fango in quantità pari almeno al 50 per cento di quella contenuta nel pozzo. Devono altresì essere disponibili acqua e materiali in modo da assicurare la eventuale sostituzione completa del fango in circolazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-81