Art. 79

Art. 79

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In vigore dal 29 dic 1996
L'impianto di circolazione deve disporre di almeno due pompe per il fango. In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente. La vasca di circolazione del fango connessa con la aspirazione delle pompe deve essere munita di indicatore di livello.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-79