Art. 77
94 / 697In vigore dal 29 dic 1996
All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.
Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-77