Art. 76

Art. 76

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In vigore dal 1 gen 1960
In ogni cantiere deve trovarsi a conveniente distanza dal foro un interruttore generale che tolga tensione all'intero impianto elettrico al servizio della perforazione. Le linee che alimentano i dispositivi contro le eruzioni libere non devono essere comandate dal suddetto interruttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-76