Art. 74

Art. 74

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In vigore dal 29 dic 1996
I serbatoi per deposito di carburante non devono essere ubicati a meno di 30 m. dal centro del pozzo nè a meno di 20 in dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni. Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purchè siano adottate misure di sicurezza equivalenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-74