Art. 73

Art. 73

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In vigore dal 1 gen 1960
I tubi di scappamento dei motori a combustione interna devono essere prolungati fino a portare lo scarico del gas all'esterno della tettoia di ricovero del macchinario e in ogni caso ad almeno 10 m. dal foro di sonda. Essi devono essere muniti di dispositivo tagliafiamma. Le condotte di aspirazione devono essere munite di dispositivi di sicurezza contro ritorni di fiamma.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-73