Art. 71

Art. 71

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In vigore dal 1 gen 1960
Le norme del presente capo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere o delle cave. Tuttavia deve essere data notizia al Distretto minerario delle caratteristiche delle perforazioni, dei terreni attraversati e dei risaltati ottenuti. Alle perforazioni di lunghezza superiore ai 100 m. si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-71