Art. 692
Titolo XIX

Art. 692

694 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Possono continuare nelle funzioni di direttore o di capo servizio coloro che all'entrata in vigore del presente decreto esercitano già tali mansioni da due anni, anche se non posseggono i titoli indicati nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-692