Art. 691
Titolo XIX

Art. 691

693 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme stabilite nel presente decreto, per le miniere che al momento della relativa entrata in vigore risultino in regolare esercizio, la trasmissione degli ordini di servizio già, emanati deve essere effettuata entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del decreto stesso. Quando sia prevista l'approvazione dell'ingegnere capo, questi provvede non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-691