Art. 690
Titolo XIX

Art. 690

692 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Gli ordini di servizio per i quali non sia prescritta l'approvazione da parte dell'ingegnere capo devono essere comunicati al Distretto minerario almeno trenta giorni prima della loro attuazione, salvi diversi termini stabiliti dalle altre disposizioni del presente decreto. La comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-690