Art. 689
Titolo XIX

Art. 689

691 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Il Ministro per l'industria, e per il commercio, può concedere, su istanza degli interessati, un termine non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento delle lavorazioni, opere, mezzi, impianti ed attrezzature varie alle norme del decreto stesso, prescrivendo le misure di sicurezza eventualmente necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-689