Art. 688
Titolo XIX

Art. 688

690 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Alle cave in sotterraneo si applicano le norme stabilite per le miniere, qualora l'ingegnere capo, sentito l'imprenditore, riconosca con suo provvedimento che sussistano caratteristiche di pericolo, per le quali può assimilarsi la situazione delle dette cave a quella delle miniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-688