Titolo XVIII
Art. 682
684 / 697In vigore dal 26 apr 1995
I direttori sono puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.500.000, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma. Nei casi di particolare gravità le pene si
applicano congiuntamente
b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 per la violazione delle norme di cui agli primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 291, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;
c) con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000 per la violazione delle norme di cui agli secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 35) che "Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni"; c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-682