Art. 677
Titolo XVII

Art. 677

679 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
I provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del presente decreto sono comunicati agli interessati a mezzo del sindaco del Comune nel quale essi hanno il domicilio o la residenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-677