Titolo XVII
Art. 673
675 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Qualora l'ingegnere capo ritenga necessaria la chiusura della miniera o cava in dipendenza della persistente infrazione alle norme del presente decreto per la quale sia stata inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria.
ne fa rapporto al Prefetto che provvede con suo decreto e prescrive le misure e i tempi di attuazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
La riapertura della miniera o cava è autorizzata dal Prefetto con proprio decreto, su proposta motivata dall'ingegnere capo, quando questi abbia constatato il ripristino delle condizioni di sicurezza nella miniera o cava.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-673