Art. 672
Titolo XVII

Art. 672

674 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare unta visita di controllo e quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone annotazione nell'atto relativo. Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'ingegnere capo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida. La ripresa dei lavori sospesi può avvenire su autorizzazione dell'ingegnere capo quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-672