Art. 668
581 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a
disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente per uso potabile.
La norma di cui al comma precedente è estesa alle lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni ed alla distanza del più vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-668