Art. 659

Art. 659

572 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati per prestare pronto soccorso agli operai infortunati o colpiti da malore e provvedere al loro trasporto al più vicino ospedale o altro luogo di cura, sempre che tale compito non sia assolto direttamente dall'Istituto assicuratore. Detti mezzi devono essere in relazione all'entità delle maestranze impiegate ed alla distanza dall'ospedale o dal luogo di cura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-659