Art. 652
565 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno più numeroso deve essere costituito un servizio medico avente il compito:
a) di eseguire le visite mediche di cui all';
b) di prestare opera di pronto soccorso;
c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro;
d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a prevenirli;
e) di curare la educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori.
Per più miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore è consentito costituire un servizio medico unico in sostituzione dei singoli servizi medici.
Tra più miniere o cave non gestite dallo stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un servizio medico comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-652