Art. 651
Titolo XVI

Art. 651

671 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina della legge 12 aprile 1943, n. 455, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, le visite mediche preventive ivi previste sostituiscono le visite di cui al precedente , lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-651