Art. 650
Titolo XVI

Art. 650

670 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualità fisiche e psichiche particolari in determinate categorie di miniere o cave, il Ministro per la industria e il commercio può con suo decreto stabilire che le visite mediche di cui all' siano integrate da un esame psicotecnico. Al la determinazione delle suddette attività ed alla specificazione degli esami psicotecnici si provvede sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ispettorato medico centrale del lavoro).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-650