Art. 65

Art. 65

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In vigore dal 1 gen 1960
Il prefetto, su proposta dell'Ufficio minerario competente e sentiti gli interessati, può disporre con decreto, in casi particolari, che le perforazioni siano eseguite a distanze maggiori di quelle previste dagli , quando riconosca che esse siano insufficienti ai fini della sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-65