Titolo XV
Art. 646
666 / 697In vigore dal 1 gen 1960
I direttori di miniere di sostanze radioattive sono tenuti ad attuare le misure igienico-sanitarie atte a preservare i lavoratori da irradiazioni interne che superino i valori delle dosi massime ammesse.
In particolare:
a) la perforazione deve essere eseguita ad umido;
b) i lavoratori non devono consumare i pasti o fumare nel sotterraneo;
c) il personale deve essere munito di guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro del personale devono essere sottoposti a processi di lavatura e bonifica e) sul luogo della miniera devono essere predisposti locali adeguatamente attrezzati per la decontaminazione dei lavoratori all'uscita del sotterraneo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-646