Titolo XV
Art. 643
663 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Come dosi massime ammissibili per esposizione alle radiazioni si applicano i valori fissati con le norme fondamentali stabilite dal Consiglio della Comunità Economica Europea in esecuzione dell' del Trattato 25 marzo 1957 ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
I valori di cui al comma precedente sono pubblicati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche la data di entrata in vigore delle norme stesse.
Quando i risultati della stima della dose assorbita da un singolo lavoratore superano i valori delle dosi massime ammissibili, il lavoratore cui le determinazioni si riferiscono deve essere allontanato dal posto di lavoro e sottoposto a controllo medico.
Del fatto deve essere data sollecita notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-643