Art. 627

Art. 627

552 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle vie normalmente percorse dal personale, la velocità dell'aria deve essere contenuta entro limiti atti a non sollevare la polvere depositata, e comunque non deve superare i 6 m/sec.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-627